Codice deontologico

Sezione I

Principi generali

  1. Il consulente filosofico Affn® ha l’obbligo di mantenere il segreto professionale sulle informazioni ricevute dall’assistito durante l’esercizio della professione.
  1. Il consulente filosofico Affn® è tenuto a rispettare le leggi sulla privacy.
  1. Il consulente filosofico Affn® non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati all’acquisizione della clientela. La pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro, di serietà e di tutela dell’immagine della professione.
  1. Le norme del presente regolamento sono vincolate per tutti gli iscritti Affn®.
  1. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico e ogni azione di omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione, determinano l’esclusione immediata dall’Albo degli iscritti all’Accademia.
  1. Il consulente filosofico Affn® è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi regolarmente nella propria disciplina. Ogni iscritto Affn® è tenuto alla frequenza di congressi, seminari e corsi di aggiornamento.
  1. Il Consulente filosofico Affn® utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avalla con questo attività ingannevoli o abusive.
  1. Il consulente filosofico Affn® considera suo dovere promuovere l’armonia e il benessere psicofisico dell’individuo e opera per migliorare la consapevolezza delle persone e la loro crescita individuale. Adotta un atteggiamento equilibrato e sostiene il dialogo filosofico in tutte le sue forme. Egli riconosce il limite della propria competenza e utilizza solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e ove necessario, formale autorizzazione.
  1. Nell’utilizzo della sua professione il Consulente filosofico Affn® non utilizza indebitamente la fiducia degli utenti destinatari della sua prestazione professionale, ne rispetta la dignità e il diritto alla riservatezza, non opera discriminazioni in base a religione, nazionalità, orientamenti politici, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale e disabilità; utilizza metodi e tecniche che salvaguardano tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. È responsabile dei propri atti professionali e delle loro dirette conseguenze. In ogni contesto professionale il Consulente filosofico Affn deve comunque adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta da parte dell’assistito e del professionista a cui rivolgersi.

Sezione II

Rapporti con i clienti

  1. Il Consulente filosofico Affn® adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
  1. Il Consulente filosofico Affn®, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’assistito informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse e il proprio compenso.
  1. Il Consulente filosofico Affn® valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto professionale quando constata che l’assistito non ne trae beneficio o, in modo ragionevolmente prevedibile, non ne trarrà; su richiesta, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
  1. Costituisce grave violazione deontologica effettuare qualunque intervento di tipo diagnostico o terapeutico che si configuri come esercizio abusivo della professione medica.
  1. Al Consulente filosofico Affn® è vietata qualunque attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti benefici diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
  1. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita su di loro potestà genitoriale.

Sezione III

Rapporto con i colleghi

  1. I rapporti tra Consulenti filosofici Affn® devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà.
  1. Consulente filosofico Affn® si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline umanistiche, filosofiche e naturopatiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze alla comunità professionale, anche al fine di fornirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
  1. Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il Consulente filosofico Affn® è tenuto ad indicare la fonte degli altri contributi.
  1. Il Consulente filosofico Affn® accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse dell’assistito richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, il Consulente filosofico Affn propone l’invio ad altro professionista.
  1. Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il Consulente filosofico Affn® è tenuto a uniformare la propria condotta ai principi di serietà e dignità professionale e a presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
  1. Qualunque pubblicità o informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirati a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.